Contratto normale di lavoro per il settore del design industriale e dei prodotti TI

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Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro: a partire dal 01.01.2022 fino al 31.12.2022
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.01.2022 fino al 31.12.2022
Ultime modifiche
Adeguamento salariale a partire dal 1° gennaio 2022 per il personale qualificato
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Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione
11452

Contratto normale di lavoro che stabilisce salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
11452

E applicabile al Cantone Ticino

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
11452

Il contratto è applicabile alle aziende del settore del design industriale e dei prodotti.

Articolo 1

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
11452

Il contratto è applicabile alle aziende del settore del design industriale e dei prodotti.

Articolo 1

Informazioni organo paritetico
11452
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/

Salari / salari minimi
11452

Salari orari minimi di base:

Categoria   salario minimo orario
personale non qualificato   CHF 19.50
personale qualificato   CHF 20.–
disegnatore   CHF 22.55
impegati di commercio impiegato generico CHF 20.06
impiegato operativo CHF 21.67
impiegato responsabile CHF 24.64


Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articolo 2

Aumento salariale
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I salari minimi sono adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. I salari minimi dei disegnatori e quelli degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del rispettivo contratto collettivo di lavoro.

Articolo 3

Vacanze
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Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

  • 8.33% per 4 settimane di vacanza
  • 10.64% per 5 settimane di vacanza

Articolo 2

Giorni festivi retribuiti
11452

Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base va aggiunta la seguente indennità:

  • 3.6% per 9 giorni festivi

Articolo 2

Organi paritetici
11452
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/

Nessuna informazione disponibile
Versioni archiviate
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
3.11601 29.12.2021 01.01.2022
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
2.11452 25.11.2021 01.12.2021
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
1.10208 01.01.2020 01.01.2020