Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle agenzie di collocamento e prestito di personale TI

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Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro: a partire dal 11.08.2020 fino al 30.11.2022
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 11.08.2020 fino al 30.11.2022
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Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione
10818
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione
10926
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione
10952
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
10818
È applicabile al Cantone Ticino
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
10926
È applicabile al Cantone Ticino
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
10952
È applicabile al Cantone Ticino
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
10818
Il contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio nelle agenzie di collocamento e prestito di personale.

Articolo 1
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
10926
Il contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio nelle agenzie di collocamento e prestito di personale.

Articolo 1
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
10952
Il contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio nelle agenzie di collocamento e prestito di personale.

Articolo 1
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
10818
Il contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio nelle agenzie di collocamento e prestito di personale.

Articolo 1
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
10926
Il contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio nelle agenzie di collocamento e prestito di personale.

Articolo 1
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
10952
Il contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio nelle agenzie di collocamento e prestito di personale.

Articolo 1
Informazioni organo paritetico
10952

Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 73 91
Fax +41(0)91 814 73 99
dfe-usml@ti.ch
http://www4.ti.ch/dfe/de/spe/usml/

Salari / salari minimi
10818
Importo del salario minimo
Categorie Salario orario minimo di base
Impiegato generico CHF 20.06
Impiegato operativo CHF 21.67
Impiegato responsabile CHF 24.64

Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articolo 2
Salari / salari minimi
10926
Importo del salario minimo
Categorie Salario orario minimo di base
Impiegato generico CHF 20.06
Impiegato operativo CHF 21.67
Impiegato responsabile CHF 24.64

Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articolo 2
Salari / salari minimi
10952
Importo del salario minimo
Categorie Salario orario minimo di base
Impiegato generico CHF 20.06
Impiegato operativo CHF 21.67
Impiegato responsabile CHF 24.64

Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articolo 2
Aumento salariale
10818
I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del Contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese.

Articolo 3
Aumento salariale
10926
I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del Contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese.

Articolo 3
Aumento salariale
10952
I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del Contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese.

Articolo 3
Vacanze
10818
Nel caso di modalità retributiva orario, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza

Articolo 2
Vacanze
10926
Nel caso di modalità retributiva orario, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza

Articolo 2
Vacanze
10952
Nel caso di modalità retributiva orario, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza

Articolo 2
Giorni festivi retribuiti
10818
Nel caso di modalità retributiva orario, al salario orario di base va aggiunto la seguente indennità:
3.6% per 9 giorni festivi

Articolo 2
Giorni festivi retribuiti
10926
Nel caso di modalità retributiva orario, al salario orario di base va aggiunto la seguente indennità:
3.6% per 9 giorni festivi

Articolo 2
Giorni festivi retribuiti
10952
Nel caso di modalità retributiva orario, al salario orario di base va aggiunto la seguente indennità:
3.6% per 9 giorni festivi

Articolo 2
Organi paritetici
10952

Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 73 91
Fax +41(0)91 814 73 99
dfe-usml@ti.ch
http://www4.ti.ch/dfe/de/spe/usml/

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Versioni archiviate
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
9.13874 12.12.2025 01.01.2026
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
8.13520 25.03.2025 25.03.2025
8.13338 19.12.2024 01.01.2025
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
7.12911 07.03.2024 07.03.2024
7.12761 18.12.2023 01.01.2024
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6.12025 21.12.2022 01.01.2023
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5.11884 23.11.2022 01.12.2022
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4.10952 11.08.2020 11.08.2020