CCL Elvetino SA

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Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro: a partire dal 01.01.2024
Ultime modifiche
Nuovo CCL dal 1° gennaio 2024: aumento dei salari minimi, modifiche al calcolo della tariffa oraria, del tempo di lavoro, del lavoro straordinario, dell’indennità di inflazione, delle indennità domenicali, delle indennità giornaliere per malattia e delle disposizioni relative alla malattia e agli infortuni, ecc.
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Campo d'applicazione aziendale
14232

Il presente CCL si applica a tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori occupati a tempo pieno e parziale, con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, che lavorano nel servizio dell’esercizio (assoggettamento alla LDL).

Articolo 1.1

Campo d'applicazione personale
14232
Il presente CCL si applica a tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori occupati a tempo pieno e parziale, con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, che lavorano nel servizio dell’esercizio (assoggettamento alla LDL).

Il CCL non si applica agli apprendisti, a tutto il personale assoggettato alla LL (collaboratrici e collaboratori con regolamento del personale nel settore amministrativo), alla Direzione nonché ai quadri del servizio dell’esercizio a partire dal livello di Service Manager.
 
Articoli 1.1 e 1.2
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
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Il presente CCL entra in vigore il 1° gennaio 2024 e ha validità illimitata. Può essere disdetto dalle parti contrattuali al 31 dicembre di ogni anno, osservando un termine di preavviso di sei mesi, ma non prima del 31 dicembre 2027.

Articolo 8.1
Salari / salari minimi
14232
Salari minimi

Al 1° gennaio 2024, i salari minimi mensili per ciascuna funzione con un grado di occupazione del 100% sono pari a:

Funzione Salario standard per funzione (CHF x 13)
Steward:ess, assunto in ruolo CHF 4'110 .–
Responsabile Steward:ess, assunto in ruolo CHF 4'430 .–
Personale Logistica, assunto in ruolo CHF 4'245 .–

Salari orari

Tabella salari orari di base al 1.1.2024:

Funzione Salario orario standard
Steward:ess, ausiliare CHF 25.90 
Responsabile Steward:ess, ausiliare CHF 27.90 
Personale Logistica, ausiliare CHF 26.75 
 
La base per il calcolo dei salari orari è la settimana da 41 ore. La LDL calcola la durata annua del lavoro prestabilita sulla base della durata giornaliera prestabilita. Il rispettivo salario orario è calcolato con la seguente formula: (salario mensile x 13) / 2064 = salario orario.
 
Supplementi di formazione
Possessore di un certificato federale di formazione pratica attinente (CFP) (o di un titolo di studio equipollente di un paese UE/EFTA) (non cumulabile):
Che Supplemento
Assunzione in ruolo, tempo pieno CHF 100.– al mese
Ausiliari CHF 0.60 all'ora

Possessore di un attestato federale di capacità (AFC) attinente (o di un titolo di studio equipollente di un paese UE/EFTA) (non cumulabile):
Che Supplemento
Assunzione in ruolo, tempo pieno CHF 250.– al mese
Ausiliari CHF 1.50 all'ora

Lingua ufficiale aggiuntiva o inglese (certificato riconosciuto, almeno livello B1):
Che Supplemento
Assunzione in ruolo, tempo pieno CHF 20.– al mese
Ausiliari CHF 0.10 all'ora

Allegato I 2024
Aumento salariale
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I salari minimi vengono adeguati annualmente al rincaro, qualora questo sia pari ad almeno lo 0,3% nel mese di riferimento dell’anno precedente (rincaro annuo del mese di settembre). Se il rincaro è inferiore allo 0,3%, viene computato e compensato nel corso dell’anno successivo. Il computo e la compensazione avvengono indipendentemente dall’entità del rincaro nell’anno successivo. 
 
I salari effettivi (salario individuale + supplemento per esperienza accumulato) vengono generalmente adeguati al rincaro come stabilito sub 3.3. Le eccezioni sono descritte nell’allegato I.
 
Le parti contrattuali possono esigere al più tardi entro il 10 ottobre dell’anno precedente trattative salariali che devono concludersi entro e non oltre la fine di novembre dell’anno precedente ed essere attuate a partire dal 1° gennaio successivo.

Articoli 3.3, 3.4 e 3.5
Tredicesima mensilità
14232
Entro il 15 dicembre ai collaboratori viene corrisposta la 13a mensilità (salario di base di cui all’articolo 23.1).
 
I collaboratori che entrano in azienda o ne escono durante l’anno civile hanno diritto alla 13a mensilità pro quota (salario di base di cui all’articolo 23.1).
 
Per i collaboratori con salario orario, la 13a mensilità è compresa nel salario.

Durante un congedo non pagato e fintantoché vengono effettuati pagamenti sostitutivi del salario da parte di assicurazioni sociali (in particolare indennità giornaliera per malattia e infortunio), non si ha alcun diritto a una 13a mensilità.

Articoli 23.5 – 23.8
Premio per anzianità di servizio
14232
Il collaboratore che è stato per 10 o più anni al servizio, riceve un regalo d’anzianità di servizio in conformità alla seguente scala:

Anni di servizio Regalo
10 anni 50% di un salario mensile
15 anni 100% di un salario mensile
Tutti gli altri periodo maggiorato di 5 anni 100%di un salario mensile

Nella misura in cui la pianificazione del servizio lo consenta, su richiesta il premio di fedeltà può anche essere convertito in congedo pagato.

Il momento della fruizione deve essere concordato in relazione alla richiesta e alla pianificazione del servizio e di norma deve avvenire al massimo entro 36 mesi dal mese dell’anniversario.
 
Per il calcolo degli anni di servizio, i singoli periodi di lavoro vengono sommati, purché l’interruzione non superi i cinque anni. Nel calcolo rientrano anche gli anni di servizio presso le FFS o una società affiliata alle FFS. Lo stesso vale per i rapporti di tirocinio o rapporti di formazione assimilabili conclusi con Elvetino, le FFS o una società affiliata alle FFS.
 
In caso di uscita dall’azienda a seguito di pensionamento o risoluzione del rapporto di lavoro per definitiva incapacità al lavoro attestata da un medico entro 12 mesi dalla scadenza della successiva gratifica per anzianità di servizio, questa sarà ugualmente corrisposta.
 
Come base di calcolo si usa il salario di base contrattuale medio (di cui all’art. 23.1) dei cinque anni civili che precedono l’anno dell’anniversario.

Articoli 28.4 – 28.8
Assegni per i figli
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Gli assegni familiari sono versati in conformità alla legislazione federale in materia o alle disposizioni di attuazione cantonali. Le parti contrattuali disciplinano i relativi dettagli in sede separata.

Per ogni nuovo nato, ai collaboratori viene corrisposto un assegno di nascita pari a 1 000 franchi, a meno che le norme federali o cantonali in materia non prevedano un assegno più alto o l’assegno di nascita venga versato direttamente dal Cantone. Se entrambi i genitori lavorano presso Elvetino, l’assegno di nascita è dovuto una sola volta per ogni figlio.

Articoli 24.1 e 24.2
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
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Indennità per lavoro domenicale

Per il lavoro domenicale viene corrisposto un supplemento di tempo del 10%, computato nella durata del lavoro mensile.

Supplementi notturni
Per la durata del lavoro dalle ore 20 alle 6 vengono corrisposti i seguenti supplementi di tempo, che vengono aggiunti alla durata del lavoro mensile e vengono compensati o pagati in conformità all’articolo II.2:
Personale Periodo Supplementi
Personale viaggiante 22.00 - 24.00 10%
Personale viaggiante 24.00 - 04.00 30% (*1)
Personale viaggiante 04.00 - 05.00, se il servizio è iniziato prima delle 04.00 30% (*1)
Personale logistico 20.00 - 24.00 25%
Personale logistico 24.00 - 04.00 30% (*1)
Personale logistico 04.00 - 05.00, se il servizio è iniziato prima delle 04.00 30% (*1)
Personale logistico 04.00 - 05.00, se il servizio è iniziato dopo le 04.00 10%
Personale logistico 05.00 - 06.00 10%
(*1)A partire dall’inizio dell’anno civile in cui il collaboratore ha compiuto il 55° anno di età, il supplemento di tempo ammonta al 40% invece che al 30%.

Allegato II: articoli II.8 – II.10
Rimborso spese
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Pernottamento fuori sede:
Inoltre, a copertura delle spese supplementari connesse, al collaboratore viene corrisposta un’indennità di pernottamento come segue:
In Svizzera:
• 35 franchi per pernottamento (40 franchi, se l’alloggio riservato non prevede
la colazione);

All’estero:
• 30 franchi per pernottamento (35 franchi, se l’alloggio riservato non prevede
la colazione).

Vitto:
Per le proprie consumazioni nella carrozza ristorante, durante il servizio ai collaboratori è riservato un prezzo di vendita pari in linea di massima al 40% di quello ufficiale. Questa regola vale per il personale viaggiante di Elvetino e comprende tutte le offerte del menu a eccezione delle bevande alcoliche. I prodotti acquistati con lo sconto devono essere regolarmente gestiti tramite la cassa e le relative ricevute devono essere conservate.

Elvetino può escludere singoli tipi di carrozze o singole categorie di collaboratori dalla norma di cui all’articolo 26.2, come pure stabilire limiti di consumazione. Dallo sconto possono essere esclusi anche singoli articoli.

Abbigliamento da lavoro, rimborso di lavanderia:
Funzione Importo
nel servizio ferroviario (collaboratori assunti in ruolo a tempo pieno) CHF 600.-- all'anno
nel servizio ferroviario (ausiliari) CHF 2.-- per ogni giorno lavorativo
nel settore logistica (collaboratori assunti in ruolo a tempo pieno) CHF 300.-- all'anno
nel settore logistica (ausiliari) CHF 1.-- per ogni giorno lavorativo
Per i collaboratori assunti in ruolo a tempo parziale, il rimborso viene ridotto in proporzione.

Sconti di trasporto, tragitto di lavoro:
Elvetino si adopera affinché i collaboratori ricevano facilitazioni di viaggio dalle imprese di trasporto pubblico. Non sussiste, tuttavia, alcun diritto generale a tali facilitazioni nei confronti di Elvetino.

Articoli 25.1 e 25.4, 26.2, 26.3 e 28.1
Orario di lavoro
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Tempo di lavoro
Un orario a tempo pieno corrisponde ad una durata del lavoro previsto di 2114 ore. Ciò corrisponde a 302 giorni lavorativi o di ferie da 7 ore e a 63 giorni di riposo. Il conteggio avviene mensilmente.

Nella media di 365 giorni, la durata del lavoro giornaliera ammonta al massimo a 6.83 ore (410 minuti). Per ogni mese civile, la durata del lavoro non deve superare 225 ore.

La durata del lavoro minima per ogni servizio è pari solitamente a 240 minuti, sebbene in casi eccezionali possa essere ridotta previo accordo individuale con il collaboratore.

Giorni di riposo (non vale per il personale ausiliare)
Durante l’anno civile, al collaboratore devono essere concessi come minimo 63 giorni di riposo interi, adeguatamente distribuiti, di cui almeno 12 devono coincidere con una domenica. Oltre ai 63 giorni di riposo il collaboratore non ha diritto a ulteriori giorni di festa.
 
Per ogni mese civile devono essere previsti almeno cinque giorni di riposo. In caso di assenza del collaboratore (malattia, infortunio, altre assenze pagate o non pagate, vacanze escluse), il diritto ai giorni di riposo viene decurtato con la formula «63/365 x (giorni di assenza – 1)».
 
Giorni di riposo richiesti dal personale fisso: I collaboratori possono richiedere due giorni di riposo al mese, di cui uno al massimo può coincidere con il fine settimana (sabato/domenica). I giorni di riposo richiesti non possono essere garantiti nei giorni festivi.
 
Le richieste devono essere presentate per iscritto al responsabile del piano di servizio entro il giorno 8 del mese precedente.
 
Per quanto possibile, ai collaboratori con obblighi di assistenza viene concesso un numero superiore di giorni di riposo richiesti.
 
Durata giornaliera del lavoro, turno di servizio, turno di riposo
Per il personale viaggiante del servizio ferroviario, la durata massima giornaliera del lavoro può essere prolungata fino a 13 ore, a condizione che non superi 410 minuti nella media annua.
 
Il turno di servizio è composto dalla durata del lavoro e dalle pause; nella media di 28 giorni, non può superare 12 ore.

Per il personale viaggiante del servizio ferroviario il turno di servizio può essere prolungato fino a 17 ore, a condizione che non superi 12 ore nella media annua.

Il turno di riposo comprende il periodo tra due turni di servizio e nella media di 28 giorni è pari ad almeno 12 ore. In via eccezionale, il turno di riposo può essere ridotto a nove ore, ma nella media di tre giorni lavorativi consecutivi deve essere almeno di 12 ore. La riduzione a nove ore è permessa nei casi seguenti:.

  • passaggio dal servizio serale o notturno a quello mattutino o meridiano (una volta a settimana)
  • turni di riposo fuori sede
  • mancanza di personale dovuta a malattia o infortunio
  • aumentato bisogno di personale per svolgere compiti straordinari o provvisori
  • assenso del collaboratore o dei suoi rappresentanti
Pause
Per pausa si intende ogni interruzione del lavoro di 30 minuti o più.

Per i servizi con una durata del lavoro fino a nove ore, al collaboratore deve essere concessa un’interruzione del lavoro pagata di almeno 20 minuti o una pausa di almeno 30 minuti. Per i servizi con una durata del lavoro superiore a nove ore, al collaboratore deve essere concessa una pausa.
 
Viene concesso un supplemento di tempo del 30%:
  • in caso di turni di servizio con una o due pause: per un tempo di pausa al di fuori del luogo di servizio che superi 60 minuti;
  • In caso di turni di servizio con più di due pause: per un tempo di pausa che superi 60 minuti.

Articoli 18.2 e Allegato II: articoli II.1, II.3, II.4, II.5 e II.7
Lavoro straordinario / ore supplementari
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Lavoro straordinario
Se la durata del lavoro prestabilita nel piano di servizio viene superata per motivi di lavoro, il tempo in eccesso rispetto al piano di servizio è considerato lavoro straordinario, fatti salvi i ritardi dei treni fino a 15 minuti (indennizzati con tempi di preparazione e di completamento). Il lavoro straordinario deve essere compensato entro due mesi concedendo tempo libero di pari durata. Il momento della compensazione deve essere concordato con il personale. Se la compensazione non può avvenire entro i due mesi successivi, il lavoro straordinario deve essere remunerato in contanti con un supplemento del 25% (salario orario individuale x
1,25). Il salario orario individuale è calcolato con riferimento al salario di base
individuale (secondo l’art. 23.1). Il lavoro straordinario prestato deve essere accertato
ogni mese.

Tempo di lavoro aggiuntivo
Il tempo eccedente la durata mensile del lavoro prestabilita è considerato tempo di lavoro aggiuntivo.
 
Nell’ambito della durata annua del lavoro, il saldo del tempo di lavoro aggiuntivo può variare in funzione delle esigenze di Elvetino o dei collaboratori. Il valore limite nel corso dell’anno si attesta tra -41 e +82 ore. Elvetino si adopera per distribuire le ore assegnate durante l’anno tra tutti i collaboratori nel modo più equilibrato possibile, così da evitare saldi al di fuori dei valori limite a fine anno.
 
Il valore limito ammesso a fine anno si attesta tra -20,5 e +41 ore; eventuali saldi negativi oltre tale valore vengono compensati alla fine dell’anno, mentre i saldi positivi oltre il valore limite vengono pagati con il salario di gennaio dell’anno successivo.

Indennità per lavoro straordinari/ compensazione in contanti secondo l'allegato 1 (in CHF all'ora):
Settore Funzione 2018 2019 2020 2021 2022
Servicio Ferroviario Capo Steward, assunto in ruolo CHF 30.95 CHF 32.30 CHF 32.60 CHF 32.90 CHF 33.20
  Steward, assunto in ruolo CHF 29.50 CHF 29.85 CHF 30.15 CHF 30.45 CHF 30.75
  Steward, ausiliare (*1) CHF 28.55 CHF 28.90 CHF 29.20 CHF 29.50 CHF 29.80
Logistica Magazziniere, assunto in ruolo CHF 30.55 CHF 30.90 CHF 31.20 CHF 31.50 CHF 31.80
  Magazinniere, ausiliare (*1) CHF 28.55 CHF 28.90 CHF 29.20 CHF 29.50 CHF 29.80
(*1) Durante il lavoro straordinario, l’indennità per lavoro straordinario viene pagata al posto del salario di base.
 
Allegato I 2019 e Allegato II: articoli II. 1 e2
Contratto di lavoro
14232
Stipula del contratto di lavoro

Il rapporto di lavoro è disciplinato da un contratto individuale di lavoro scritto, nel quale devono perlomeno essere rispettate le disposizioni del presente CCL. Unitamente al contratto di lavoro scritto, i collaboratori ricevono il presente CCL completo di allegati, nonché tutti i regolamenti, le istruzioni e le prescrizioni riguardanti il rapporto d’impiego.

Termine del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro si conclude con il licenziamento, con la scadenza del contratto a tempo determinato, con il raggiungimento dell’età di pensionamento (età di riferimento) o con il decesso del collaboratore.

 

Articolo 10.1 e 10.4

Periodo di prova
14232

Il tempo di prova è pari a:

rapporti di lavoro a tempo indeterminato 3 mesi
rapporti di lavoro a tempo determinato 2 mesi

 

Articolo 10.3

Vacanze
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Età Ferie
fino e compreso l'anno civile in cui compie il 20° anno 36 giorni
dall' inizio dell'anno civile in cui egli compie il 21° anno 30 giorni
dall' inizio dell'anno civile in cui egli compie il 50° anno 36 giorni
dall' inizio dell'anno civile in cui egli compie il 60° anno 42 giorni

Una settimana di ferie si compone di sei giorni di ferie e di un giorno di riposo.

Il salario per i giorni di vacanza è composto da: salario di base (compresa la 13a mensilità), salario minimo, supplemento per esperienza, supplemento di formazione, supplemento lingua, nonché il valore medio (12 mesi) delle componenti salariali irregolari (premio sul fatturato ecc.).

Nel caso del personale ausiliare, il diritto alle ferie è liquidato con il seguente supplemento in aggiunta al salario orario:
Età Supplemento
fino all'anno civile incluso in cui il collaboratore compie 20 anni 13,04%
dall'inizio dell'anno civile in cui il collaboratore compie 21 anni 10,64%
dall'inizio dell'anno civile in cui il collaboratore compie 50 anni 13,04%
dall'inizio dell'anno civile in cui il collaboratore compie 60 anni 15,56%

Articolo 20.1 e 20.2
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
14232
motivi giorni di permesso retribuiti (non vale per il personale ausiliare)
Matrimonio 3 giorni
Matrimonio dei figli 1 giorno
Nascita / adozione di un figlio del collaboratore 5 giorni
Assistenza, presenza al capezzale, per coniuge, convivente, genitore a causa di un bisogno di assistenza subentrata all‘improvviso o a seguito di un infortunio grave fino a 2 giorni per singolo caso
Assistenza a figli malati qualora non ci si possa organizzare diversamente fino a 5 giorni all‘anno
   
Ricerca di un posto di lavoro il tempo obiettivamente necessario per cercare un posto di lavoro dopo la disdetta
Decessi coniuge, figlio, genitori, nonni, fratelli, suoceri 3 giorni
Decessi cognato, cognata 1 giorno
Trasloco privato 1 giorno
Trasloco per motivi di lavoro 2 giorni
Ispezione delle armi e dell'uniforme 1 giorno
Cambio e restituzione di oggeti dell'equipaggiamento militare 1 giorno
Visite mediche preliminari il tempo necessario, al massimo un giorno l’anno a partire dal 50° anno di età

Attività sindacale:
  • I membri dei comitati sindacali hanno a disposizione un contingente di 450 ore di lavoro pagate per ogni anno civile, di cui le stesse associazioni del personale possono disporre e che copre tutte le attività sindacali connesse a Elvetino (a eccezione delle trattative sui salari e della Commissione dei piani di servizio). 
  • I membri della Commissione del personale hanno a disposizione un contingente di 500 ore di lavoro pagate per ogni anno civile, di cui la stessa Commissione del personale può disporre e che copre tutte le attività a essa connesse.
  • I membri della Delegazione alle trattative del CCL si consultano anticipatamente con la Direzione, in accordo con essa.

Articolo 21.1 – 21.7, 21.9
Giorni festivi retribuiti
14232
Durante l’anno civile, al collaboratore devono essere concessi come minimo 63 giorni di riposo interi, adeguatamente distribuiti, di cui almeno 12 devono coincidere con una domenica. Oltre ai 63 giorni di riposo il collaboratore non ha diritto a ulteriori giorni di festa.

Allegato II: articolo II.3
Congedo di formazione
14232
Non è previsto il pagamento di saldi attivi dei giorni di vacanza, a eccezione di eventuali saldi attivi in essere alla conclusione del rapporto di lavoro, i quali non hanno potuto essere fruiti sotto forma di tempo. In ogni caso è preferibile la fruizione sotto forma di tempo.

Articolo 20.3
Malattia
14232
I collaboratori impediti di lavorare in seguito a malattia o infortunio senza che vi sia colpa da parte loro godono per ogni anno civile o per ogni caso d’impedimento (a seconda di quale sia il periodo più lungo) di un diritto alla continuazione del versamento del salario per 30 giorni. Infortunio e malattia sono considerati eventi diversi. L’ammontare del salario da continuare a versare è calcolata in base al salario medio soggetto all’AVS (salario di base individuale di cui all’art. 23.1, compresi i premi sulle vendite, ma senza remunerazioni una tantum quali anniversario di servizio ecc.) percepito durante il precedente periodo d’impiego, tuttavia al massimo per 12 mesi.
 
Assicurazione d’indennità giornaliera per malattia
Elvetino è tenuta a stipulare per i collaboratori un’assicurazione collettiva di indennità giornaliera per malattia, la quale, in conformità con l’obbligo di continuare a versare il salario da parte di Elvetino, garantisca prestazioni assicurative pari all’80% del salario assicurato fino al 720° giorno (detratto il periodo dell’obbligo di continuare a versare il salario di cui all’art. 29.1) per 900 giorni consecutivi.

I premi dell’assicurazione di indennità giornaliera per malattia sono ripartiti tra Elvetino e i collaboratori come segue:
  1. 1/2 a carico del collaboratore e 1/2 a carico di Elvetino dall’ingresso in azienda;
  2. 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico di Elvetino dal mese di gennaio dell’anno civile in cui è previsto il compimento del 72° mese di servizio.
Disposizioni speciali 
Elvetino assicura i collaboratori secondo le norme della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) per le conseguenze di infortuni professionali e non professionali. Per infortunio non professionale si intende qualsiasi infortunio che non si
verifica sul posto di lavoro. Gli infortuni occorsi sul tragitto per recarsi al lavoro sono equiparati agli infortuni non professionali. Il collaboratore che in media lavora meno di otto ore a settimana deve essere assicurato soltanto contro gli infortuni professionali; in questo caso sono considerati tali anche gli infortuni occorsi sul tragitto per recarsi al lavoro. I premi per l’assicurazione contro gli infortuni professionali sono a carico di Elvetino, quelli per l’assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico dei collaboratori. Per il periodo di continuazione del versamento del salario di cui all’art. 29.1, le prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni sono interamente a carico di Elvetino.

Articolo 29.1, 29.2, 29.10, 29.11, 29.13
Infortunio
14232
I collaboratori impediti di lavorare in seguito a malattia o infortunio senza che vi sia colpa da parte loro godono per ogni anno civile o per ogni caso d’impedimento (a seconda di quale sia il periodo più lungo) di un diritto alla continuazione del versamento del salario per 30 giorni. Infortunio e malattia sono considerati eventi diversi. L’ammontare del salario da continuare a versare è calcolata in base al salario medio soggetto all’AVS (salario di base individuale di cui all’art. 23.1, compresi i premi sulle vendite, ma senza remunerazioni una tantum quali anniversario di servizio ecc.) percepito durante il precedente periodo d’impiego, tuttavia al massimo per 12 mesi.
 
Assicurazione d’indennità giornaliera per malattia
Elvetino è tenuta a stipulare per i collaboratori un’assicurazione collettiva di indennità giornaliera per malattia, la quale, in conformità con l’obbligo di continuare a versare il salario da parte di Elvetino, garantisca prestazioni assicurative pari all’80% del salario assicurato fino al 720° giorno (detratto il periodo dell’obbligo di continuare a versare il salario di cui all’art. 29.1) per 900 giorni consecutivi.

I premi dell’assicurazione di indennità giornaliera per malattia sono ripartiti tra
Elvetino e i collaboratori come segue:
  1. 1/2 a carico del collaboratore e 1/2 a carico di Elvetino dall’ingresso in azienda;
  2. 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico di Elvetino dal mese di gennaio dell’anno civile in cui è previsto il compimento del 72° mese di servizio.

Disposizioni speciali 
Elvetino assicura i collaboratori secondo le norme della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) per le conseguenze di infortuni professionali e non professionali. Per infortunio non professionale si intende qualsiasi infortunio che non si
verifica sul posto di lavoro. Gli infortuni occorsi sul tragitto per recarsi al lavoro sono equiparati agli infortuni non professionali. Il collaboratore che in media lavora meno di otto ore a settimana deve essere assicurato soltanto contro gli infortuni professionali; in questo caso sono considerati tali anche gli infortuni occorsi sul tragitto per recarsi al lavoro. I premi per l’assicurazione contro gli infortuni professionali sono a carico di Elvetino, quelli per l’assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico dei collaboratori. Per il periodo di continuazione del versamento del salario di cui all’art. 29.1, le prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni sono interamente a carico di Elvetino.

Articoli 29.1, 29.2, 29.10, 29.11, 29.13
Congedo maternità / paternità / parentale
14232
Indennità in caso di maternità
In caso di nascita, tenendo conto dell’indennità di maternità obbligatoria secondo la legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), Elvetino corrisponde un’indennità di maternità di 18 settimane, che inizia quattro settimane prima del parto e termina non prima di 14 settimane dopo il parto. L’obbligo del pagamento dell’indennità di maternità termina in anticipo non appena la collaboratrice riprende il lavoro. L’indennità di maternità è pari al 100% del salario soggetto all’AVS se e fino a quando la collaboratrice ha diritto alla continuazione del versamento del salario in misura del 100% secondo l’art. 29.1, all’80% del salario soggetto all’AVS per il periodo residuo. Le prestazioni della cassa di compensazione di cui alla LIPG nonché l’assicurazione di indennità giornaliera per malattia sono in ogni caso interamente a carico di Elvetino.
 

Articolo 30.1
Servizio militare / civile / di protezione civile
14232
Servizio militare Stipendio
Scuola reclute 100%
Corsi di ripetizione o integrazione 100%
Corsi di riqualificazione 100%
Servizi di promozione 80%

Per i collaboratori con salario orario, il salario intero corrisponde all’importo che Elvetino è tenuta a comunicare alle autorità delle assicurazioni sociali (indennità per perdita di guadagno IPG), di norma pari alla media mensile del reddito effettivo soggetto all’AVS durante gli ultimi 12 mesi al massimo.

Articolo 31.1
Previdenza professionale LPP
14232
I collaboratori sono obbligatoriamente assicurati contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e morte presso una fondazione di previdenza del personale in conformità con la LPP. Fanno fede gli statuti e i regolamenti validi di volta in volta della fondazione.
 
Salario postumo
In caso di decesso di un collaboratore che lascia il coniuge (anche in caso di unioni domestiche registrate), figli minorenni o persone nei confronti delle quali ha adempiuto un obbligo di assistenza, viene garantito un salario postumo di due mensilità.

Articolo 32.1 e 32.2
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
14232
Il collaboratore assunto in ruolo fisso e assoggettato al presente CCL versa un contributo annuo alle spese di applicazione di 72 franchi; per collaboratori con salario orario, tale contributo è pari a 0,30 franchi per giorno lavorativo. Il contributo alle spese di applicazione viene detratto ogni mese direttamente dal salario e spetta in esclusiva alle associazioni del personale. Per i membri delle associazioni del personale il contributo è soggetto a compensazione.
 
Il contributo alle spese di applicazione si dimezza in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale con un grado di occupazione al 50% o inferiore.
 
Elvetino partecipa alle spese di formazione continua dei collaboratori, qualora ciò sia opportuno dal punto di vista aziendale e abbia una connessione con l’attività svolta. I superiori decidono insieme a Human Resources, caso per caso, in merito alla partecipazione alle spese della formazione continua, che di norma sono limitate a 500 franchi per anno civile.

Articoli 5 e 5.2. 22.2 (b)
Termini di disdetta
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Disdetta in scadenza al 15 o alla fine di un mese:
Anno di servizio Disdetta
Periodo di prova 7 giorni
Primo anno di servizio 1 mese
Secondo anno di servizio 2 mesi

Disdetta in scadenza alla fine di un mesi:
Anno di servizio Disdetta
Dal 3 al 5 anno 2 mesi
Dal 6 anno 3 mesi
Dal 15 anno 4 mesi

La disdetta durante il tempo di prova deve essere pervenuta per iscritto alla parte contrattuale al più tardi l’ultimo giorno del tempo di prova, mentre la disdetta dopo il tempo di prova deve essere pervenuta per iscritto al più tardi l’ultimo giorno prima dell’inizio del termine di disdetta (ricezione per posta o conferma di ricevimento). Per il calcolo e la determinazione del termine di disdetta fa fede la data della ricezione della disdetta.

Articolo 12.3
Rappresentanza dei lavoratori
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Sindacato Unia
Sindacato del personale dei trasporti SEV
Rappresentanza dei datori di lavoro
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Elvetino SA
Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
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Principio
Secondo la «Legge federale sull’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese» (Legge sulla partecipazione), la partecipazione aziendale viene esercitata dalla commissione del personale di Elvetino (Cope). Esiste una Cope per tutti i collaboratori soggetti al presente CCL. Essa rappresenta gli interessi di questi collaboratori rispetto alla direzione. L’obiettivo della partecipazione aziendale consiste nel promuovere la comprensione reciproca per le questioni che riguardano Elvetino e i suoi collaboratori. A questo scopo è indispensabile, in particolare modo, un’informazione aperta e tempestiva sulle vicende riguardanti l’impresa e il personale.

Contenuti della partecipazione aziendale
La Cope può occuparsi di tutte le questioni che concernono i collaboratori da lei rappresentati. Può fornire consulenza in merito a richieste dei collaboratori e rappresentarli davanti alla direzione, se ciò le sembra opportuno. Inoltre prende posizione su questioni che le vengono sottoposte dalla direzione.

La direzione informa la Cope su:
  • obiettivi e andamento degli affari
  • cambiamenti nell’organizzazione e processi aziendali più importanti
  • sviluppo dell’organico
  • progetti molto grandi
  • numero di giorni di assenza a causa di malattia e infortunio
  • adeguamenti delle singole figure professionali
La Cope ha diritto di essere consultata riguardo a:
  • abbigliamento da lavoro (a condizione che non sia prescritto da circostanze esterne, p.es. in caso di progetti di franchising)
  • arredamento dei locali di ricreazione
  • informazioni all’interno dell’azienda
  • tutela della salute
  • sicurezza sul lavoro
  • gestione della salute
  • altre questioni che le vengono sottoposte dalla direzione
Organizzazione
La Cope è composta da 8 membri dai quali di regola viene rappresentato, con almeno un membro, ciascun tipo di equipaggio nonché la logistica. L’esatta composizione de viene stabilita di comune accordo tra le parti contraenti. Per quanto possibile, le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate.
 
Elezione
Sono eleggibili nella rispettiva circoscrizione elettorale tutti i collaboratori soggetti al CCL con impiego a tempo indeterminato, dopo la scadenza del primo anno di servizio al momento della presentazione della lista dei candidati. Hanno diritto di voto, nella rispettiva circoscrizione elettorale, tutti i collaboratori soggetti al CCL.

Sedute
La Cope stessa stabilisce il ritmo delle sedute che si svolgono, di regola, quattro volte all’anno. La durata della seduta vale come orario di lavoro. I membri sono dispensati dal lavoro per le sedute.

Allegato IV
Disposizioni di protezione per i delegati sindacali e i membri delle commissioni aziendali/del personale
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I membri non devono essere svantaggiati a causa della loro attività regolare nella Cope.

Articolo 4 e Allegato IV
Piani sociali
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In caso di licenziamenti collettivi a seguito della chiusura di un ramo di azienda, di una sede o di un settore organizzativo, di un intervento di razionalizzazione e simili, si devono osservare le disposizioni di legge vigenti in materia (informazione e partecipazione). In questi casi, nei limiti del possibile, Elvetino si adopera per procurare un’attività sostitutiva ai collaboratori coinvolti presso altri domicili di servizio o in altri reparti. Le parti contrattuali, inoltre, si impegnano ad avviare trattative per un piano sociale.

Articolo 12.3 (g)
Procedure di conciliazione e arbitrato
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In caso di divergenze di opinione sull’interpretazione del presente CCL, le parti contrattuali si impegnano a cercare un accordo consensuale. Qualora le parti contrattuali non giungano a un accordo, ciascuna di esse può sottoporre la questione a un tribunale arbitrale, il quale pronuncia la propria decisione dopo aver consultato per iscritto l’altra parte e a seguito di eventuali ulteriori audizioni di entrambe le parti contrattuali. La decisione del tribunale arbitrale è definitiva.
 
Il tribunale arbitrale si compone di tre membri (incl. il presidente), di cui uno nominato da Elvetino e uno dalle associazioni del personale. Il presidente viene designato di comune accordo e deve aver completato una formazione giuridica. Se le parti contrattuali non giungono a un accordo sulla persona da eleggere alla carica di presidente, la decisione spetta al presidente del tribunale d’appello del Cantone di Zurigo.
 
Durante un procedimento arbitrale, le parti contrattuali si astengono da tutto ciò che potrebbe contribuire a un inasprimento del conflitto. Le parti contrattuali si assumono ciascuna per metà le spese dell’arbitrato, a prescindere dall’esito del procedimento.

Articolo 6.1-6.5
Obbligo della pace
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Per tutta la durata del contratto, le parti contrattuali si impegnano a rispettare assolutamente la pace del lavoro e a rinunciare a qualsiasi azione che arrechi disturbo allo svolgimento del lavoro come lo sciopero, lo sciopero di avvertimento, misure simili allo sciopero, il boicottaggio o la serrata. Il rispetto assoluto della pace del lavoro significa che l’obbligo sussiste anche in caso di controversie su questioni non regolamentate nel CCL. Alle divergenze derivanti dal rapporto di lavoro individuale si applica la procedura legale ordinaria in materia di diritto del lavoro.

Articolo 7.4 -7.3
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Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
8.14232 05.05.2026 01.01.2024