CCL Elvetino SA
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Dati contrattuali
Ultime modifiche
Nuovo CCL dal 1° gennaio 2024: aumento dei salari minimi, modifiche al calcolo della tariffa oraria, del tempo di lavoro, del lavoro straordinario, dell’indennità di inflazione, delle indennità domenicali, delle indennità giornaliere per malattia e delle disposizioni relative alla malattia e agli infortuni, ecc.Campo d'applicazione aziendale
Il presente CCL si applica a tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori occupati a tempo pieno e parziale, con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, che lavorano nel servizio dell’esercizio (assoggettamento alla LDL).
Articolo 1.1
Campo d'applicazione personale
Il CCL non si applica agli apprendisti, a tutto il personale assoggettato alla LL (collaboratrici e collaboratori con regolamento del personale nel settore amministrativo), alla Direzione nonché ai quadri del servizio dell’esercizio a partire dal livello di Service Manager.
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Articolo 8.1
Salari / salari minimi
Salari minimi
Al 1° gennaio 2024, i salari minimi mensili per ciascuna funzione con un grado di occupazione del 100% sono pari a:
| Funzione | Salario standard per funzione (CHF x 13) |
|---|---|
| Steward:ess, assunto in ruolo | CHF 4'110 .– |
| Responsabile Steward:ess, assunto in ruolo | CHF 4'430 .– |
| Personale Logistica, assunto in ruolo | CHF 4'245 .– |
Salari orari
Tabella salari orari di base al 1.1.2024:
| Funzione | Salario orario standard |
| Steward:ess, ausiliare | CHF 25.90 |
| Responsabile Steward:ess, ausiliare | CHF 27.90 |
| Personale Logistica, ausiliare | CHF 26.75 |
Supplementi di formazione
| Che | Supplemento |
|---|---|
| Assunzione in ruolo, tempo pieno | CHF 100.– al mese |
| Ausiliari | CHF 0.60 all'ora |
Possessore di un attestato federale di capacità (AFC) attinente (o di un titolo di studio equipollente di un paese UE/EFTA) (non cumulabile):
| Che | Supplemento |
|---|---|
| Assunzione in ruolo, tempo pieno | CHF 250.– al mese |
| Ausiliari | CHF 1.50 all'ora |
Lingua ufficiale aggiuntiva o inglese (certificato riconosciuto, almeno livello B1):
| Che | Supplemento |
|---|---|
| Assunzione in ruolo, tempo pieno | CHF 20.– al mese |
| Ausiliari | CHF 0.10 all'ora |
Allegato I 2024
Aumento salariale
Articoli 3.3, 3.4 e 3.5
Tredicesima mensilità
Durante un congedo non pagato e fintantoché vengono effettuati pagamenti sostitutivi del salario da parte di assicurazioni sociali (in particolare indennità giornaliera per malattia e infortunio), non si ha alcun diritto a una 13a mensilità.
Articoli 23.5 – 23.8
Premio per anzianità di servizio
| Anni di servizio | Regalo |
|---|---|
| 10 anni | 50% di un salario mensile |
| 15 anni | 100% di un salario mensile |
| Tutti gli altri periodo maggiorato di 5 anni | 100%di un salario mensile |
Nella misura in cui la pianificazione del servizio lo consenta, su richiesta il premio di fedeltà può anche essere convertito in congedo pagato.
Il momento della fruizione deve essere concordato in relazione alla richiesta e alla pianificazione del servizio e di norma deve avvenire al massimo entro 36 mesi dal mese dell’anniversario.
Articoli 28.4 – 28.8
Assegni per i figli
Per ogni nuovo nato, ai collaboratori viene corrisposto un assegno di nascita pari a 1 000 franchi, a meno che le norme federali o cantonali in materia non prevedano un assegno più alto o l’assegno di nascita venga versato direttamente dal Cantone. Se entrambi i genitori lavorano presso Elvetino, l’assegno di nascita è dovuto una sola volta per ogni figlio.
Articoli 24.1 e 24.2
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
Indennità per lavoro domenicale
Per il lavoro domenicale viene corrisposto un supplemento di tempo del 10%, computato nella durata del lavoro mensile.
Supplementi notturni
| Personale | Periodo | Supplementi |
|---|---|---|
| Personale viaggiante | 22.00 - 24.00 | 10% |
| Personale viaggiante | 24.00 - 04.00 | 30% (*1) |
| Personale viaggiante | 04.00 - 05.00, se il servizio è iniziato prima delle 04.00 | 30% (*1) |
| Personale logistico | 20.00 - 24.00 | 25% |
| Personale logistico | 24.00 - 04.00 | 30% (*1) |
| Personale logistico | 04.00 - 05.00, se il servizio è iniziato prima delle 04.00 | 30% (*1) |
| Personale logistico | 04.00 - 05.00, se il servizio è iniziato dopo le 04.00 | 10% |
| Personale logistico | 05.00 - 06.00 | 10% |
Allegato II: articoli II.8 – II.10
Rimborso spese
Inoltre, a copertura delle spese supplementari connesse, al collaboratore viene corrisposta un’indennità di pernottamento come segue:
In Svizzera:
• 35 franchi per pernottamento (40 franchi, se l’alloggio riservato non prevede
la colazione);
All’estero:
• 30 franchi per pernottamento (35 franchi, se l’alloggio riservato non prevede
la colazione).
Vitto:
Per le proprie consumazioni nella carrozza ristorante, durante il servizio ai collaboratori è riservato un prezzo di vendita pari in linea di massima al 40% di quello ufficiale. Questa regola vale per il personale viaggiante di Elvetino e comprende tutte le offerte del menu a eccezione delle bevande alcoliche. I prodotti acquistati con lo sconto devono essere regolarmente gestiti tramite la cassa e le relative ricevute devono essere conservate.
Elvetino può escludere singoli tipi di carrozze o singole categorie di collaboratori dalla norma di cui all’articolo 26.2, come pure stabilire limiti di consumazione. Dallo sconto possono essere esclusi anche singoli articoli.
Abbigliamento da lavoro, rimborso di lavanderia:
| Funzione | Importo |
|---|---|
| nel servizio ferroviario (collaboratori assunti in ruolo a tempo pieno) | CHF 600.-- all'anno |
| nel servizio ferroviario (ausiliari) | CHF 2.-- per ogni giorno lavorativo |
| nel settore logistica (collaboratori assunti in ruolo a tempo pieno) | CHF 300.-- all'anno |
| nel settore logistica (ausiliari) | CHF 1.-- per ogni giorno lavorativo |
Sconti di trasporto, tragitto di lavoro:
Elvetino si adopera affinché i collaboratori ricevano facilitazioni di viaggio dalle imprese di trasporto pubblico. Non sussiste, tuttavia, alcun diritto generale a tali facilitazioni nei confronti di Elvetino.
Articoli 25.1 e 25.4, 26.2, 26.3 e 28.1
Orario di lavoro
Tempo di lavoro
Nella media di 365 giorni, la durata del lavoro giornaliera ammonta al massimo a 6.83 ore (410 minuti). Per ogni mese civile, la durata del lavoro non deve superare 225 ore.
La durata del lavoro minima per ogni servizio è pari solitamente a 240 minuti, sebbene in casi eccezionali possa essere ridotta previo accordo individuale con il collaboratore.
Giorni di riposo (non vale per il personale ausiliare)
Durata giornaliera del lavoro, turno di servizio, turno di riposo
Per il personale viaggiante del servizio ferroviario il turno di servizio può essere prolungato fino a 17 ore, a condizione che non superi 12 ore nella media annua.
Il turno di riposo comprende il periodo tra due turni di servizio e nella media di 28 giorni è pari ad almeno 12 ore. In via eccezionale, il turno di riposo può essere ridotto a nove ore, ma nella media di tre giorni lavorativi consecutivi deve essere almeno di 12 ore. La riduzione a nove ore è permessa nei casi seguenti:.
- passaggio dal servizio serale o notturno a quello mattutino o meridiano (una volta a settimana)
- turni di riposo fuori sede
- mancanza di personale dovuta a malattia o infortunio
- aumentato bisogno di personale per svolgere compiti straordinari o provvisori
- assenso del collaboratore o dei suoi rappresentanti
Pause
Per i servizi con una durata del lavoro fino a nove ore, al collaboratore deve essere concessa un’interruzione del lavoro pagata di almeno 20 minuti o una pausa di almeno 30 minuti. Per i servizi con una durata del lavoro superiore a nove ore, al collaboratore deve essere concessa una pausa.
- in caso di turni di servizio con una o due pause: per un tempo di pausa al di fuori del luogo di servizio che superi 60 minuti;
- In caso di turni di servizio con più di due pause: per un tempo di pausa che superi 60 minuti.
Articoli 18.2 e Allegato II: articoli II.1, II.3, II.4, II.5 e II.7
Lavoro straordinario / ore supplementari
Lavoro straordinario
1,25). Il salario orario individuale è calcolato con riferimento al salario di base
individuale (secondo l’art. 23.1). Il lavoro straordinario prestato deve essere accertato
ogni mese.
Tempo di lavoro aggiuntivo
Indennità per lavoro straordinari/ compensazione in contanti secondo l'allegato 1 (in CHF all'ora):
| Settore | Funzione | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicio Ferroviario | Capo Steward, assunto in ruolo | CHF 30.95 | CHF 32.30 | CHF 32.60 | CHF 32.90 | CHF 33.20 |
| Steward, assunto in ruolo | CHF 29.50 | CHF 29.85 | CHF 30.15 | CHF 30.45 | CHF 30.75 | |
| Steward, ausiliare (*1) | CHF 28.55 | CHF 28.90 | CHF 29.20 | CHF 29.50 | CHF 29.80 | |
| Logistica | Magazziniere, assunto in ruolo | CHF 30.55 | CHF 30.90 | CHF 31.20 | CHF 31.50 | CHF 31.80 |
| Magazinniere, ausiliare (*1) | CHF 28.55 | CHF 28.90 | CHF 29.20 | CHF 29.50 | CHF 29.80 |
Contratto di lavoro
Stipula del contratto di lavoro
Il rapporto di lavoro è disciplinato da un contratto individuale di lavoro scritto, nel quale devono perlomeno essere rispettate le disposizioni del presente CCL. Unitamente al contratto di lavoro scritto, i collaboratori ricevono il presente CCL completo di allegati, nonché tutti i regolamenti, le istruzioni e le prescrizioni riguardanti il rapporto d’impiego.
Termine del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro si conclude con il licenziamento, con la scadenza del contratto a tempo determinato, con il raggiungimento dell’età di pensionamento (età di riferimento) o con il decesso del collaboratore.
Articolo 10.1 e 10.4
Periodo di prova
Il tempo di prova è pari a:
| rapporti di lavoro a tempo indeterminato | 3 mesi |
| rapporti di lavoro a tempo determinato | 2 mesi |
Articolo 10.3
Vacanze
| Età | Ferie |
|---|---|
| fino e compreso l'anno civile in cui compie il 20° anno | 36 giorni |
| dall' inizio dell'anno civile in cui egli compie il 21° anno | 30 giorni |
| dall' inizio dell'anno civile in cui egli compie il 50° anno | 36 giorni |
| dall' inizio dell'anno civile in cui egli compie il 60° anno | 42 giorni |
Una settimana di ferie si compone di sei giorni di ferie e di un giorno di riposo.
Il salario per i giorni di vacanza è composto da: salario di base (compresa la 13a mensilità), salario minimo, supplemento per esperienza, supplemento di formazione, supplemento lingua, nonché il valore medio (12 mesi) delle componenti salariali irregolari (premio sul fatturato ecc.).
Nel caso del personale ausiliare, il diritto alle ferie è liquidato con il seguente supplemento in aggiunta al salario orario:
| Età | Supplemento |
|---|---|
| fino all'anno civile incluso in cui il collaboratore compie 20 anni | 13,04% |
| dall'inizio dell'anno civile in cui il collaboratore compie 21 anni | 10,64% |
| dall'inizio dell'anno civile in cui il collaboratore compie 50 anni | 13,04% |
| dall'inizio dell'anno civile in cui il collaboratore compie 60 anni | 15,56% |
Articolo 20.1 e 20.2
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| motivi | giorni di permesso retribuiti (non vale per il personale ausiliare) |
|---|---|
| Matrimonio | 3 giorni |
| Matrimonio dei figli | 1 giorno |
| Nascita / adozione di un figlio del collaboratore | 5 giorni |
| Assistenza, presenza al capezzale, per coniuge, convivente, genitore a causa di un bisogno di assistenza subentrata all‘improvviso o a seguito di un infortunio grave | fino a 2 giorni per singolo caso |
| Assistenza a figli malati qualora non ci si possa organizzare diversamente | fino a 5 giorni all‘anno |
| Ricerca di un posto di lavoro | il tempo obiettivamente necessario per cercare un posto di lavoro dopo la disdetta |
| Decessi coniuge, figlio, genitori, nonni, fratelli, suoceri | 3 giorni |
| Decessi cognato, cognata | 1 giorno |
| Trasloco privato | 1 giorno |
| Trasloco per motivi di lavoro | 2 giorni |
| Ispezione delle armi e dell'uniforme | 1 giorno |
| Cambio e restituzione di oggeti dell'equipaggiamento militare | 1 giorno |
| Visite mediche preliminari | il tempo necessario, al massimo un giorno l’anno a partire dal 50° anno di età |
Attività sindacale:
- I membri dei comitati sindacali hanno a disposizione un contingente di 450 ore di lavoro pagate per ogni anno civile, di cui le stesse associazioni del personale possono disporre e che copre tutte le attività sindacali connesse a Elvetino (a eccezione delle trattative sui salari e della Commissione dei piani di servizio).
- I membri della Commissione del personale hanno a disposizione un contingente di 500 ore di lavoro pagate per ogni anno civile, di cui la stessa Commissione del personale può disporre e che copre tutte le attività a essa connesse.
- I membri della Delegazione alle trattative del CCL si consultano anticipatamente con la Direzione, in accordo con essa.
Articolo 21.1 – 21.7, 21.9
Giorni festivi retribuiti
Allegato II: articolo II.3
Congedo di formazione
Articolo 20.3
Malattia
Assicurazione d’indennità giornaliera per malattia
I premi dell’assicurazione di indennità giornaliera per malattia sono ripartiti tra Elvetino e i collaboratori come segue:
- 1/2 a carico del collaboratore e 1/2 a carico di Elvetino dall’ingresso in azienda;
- 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico di Elvetino dal mese di gennaio dell’anno civile in cui è previsto il compimento del 72° mese di servizio.
Disposizioni speciali
verifica sul posto di lavoro. Gli infortuni occorsi sul tragitto per recarsi al lavoro sono equiparati agli infortuni non professionali. Il collaboratore che in media lavora meno di otto ore a settimana deve essere assicurato soltanto contro gli infortuni professionali; in questo caso sono considerati tali anche gli infortuni occorsi sul tragitto per recarsi al lavoro. I premi per l’assicurazione contro gli infortuni professionali sono a carico di Elvetino, quelli per l’assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico dei collaboratori. Per il periodo di continuazione del versamento del salario di cui all’art. 29.1, le prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni sono interamente a carico di Elvetino.
Articolo 29.1, 29.2, 29.10, 29.11, 29.13
Infortunio
Assicurazione d’indennità giornaliera per malattia
I premi dell’assicurazione di indennità giornaliera per malattia sono ripartiti tra
Elvetino e i collaboratori come segue:
- 1/2 a carico del collaboratore e 1/2 a carico di Elvetino dall’ingresso in azienda;
- 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico di Elvetino dal mese di gennaio dell’anno civile in cui è previsto il compimento del 72° mese di servizio.
Disposizioni speciali
verifica sul posto di lavoro. Gli infortuni occorsi sul tragitto per recarsi al lavoro sono equiparati agli infortuni non professionali. Il collaboratore che in media lavora meno di otto ore a settimana deve essere assicurato soltanto contro gli infortuni professionali; in questo caso sono considerati tali anche gli infortuni occorsi sul tragitto per recarsi al lavoro. I premi per l’assicurazione contro gli infortuni professionali sono a carico di Elvetino, quelli per l’assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico dei collaboratori. Per il periodo di continuazione del versamento del salario di cui all’art. 29.1, le prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni sono interamente a carico di Elvetino.
Articoli 29.1, 29.2, 29.10, 29.11, 29.13
Congedo maternità / paternità / parentale
Indennità in caso di maternità
Articolo 30.1
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Servizio militare | Stipendio |
|---|---|
| Scuola reclute | 100% |
| Corsi di ripetizione o integrazione | 100% |
| Corsi di riqualificazione | 100% |
| Servizi di promozione | 80% |
Per i collaboratori con salario orario, il salario intero corrisponde all’importo che Elvetino è tenuta a comunicare alle autorità delle assicurazioni sociali (indennità per perdita di guadagno IPG), di norma pari alla media mensile del reddito effettivo soggetto all’AVS durante gli ultimi 12 mesi al massimo.
Articolo 31.1
Previdenza professionale LPP
Salario postumo
Articolo 32.1 e 32.2
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Articoli 5 e 5.2. 22.2 (b)
Termini di disdetta
| Anno di servizio | Disdetta |
|---|---|
| Periodo di prova | 7 giorni |
| Primo anno di servizio | 1 mese |
| Secondo anno di servizio | 2 mesi |
Disdetta in scadenza alla fine di un mesi:
| Anno di servizio | Disdetta |
|---|---|
| Dal 3 al 5 anno | 2 mesi |
| Dal 6 anno | 3 mesi |
| Dal 15 anno | 4 mesi |
La disdetta durante il tempo di prova deve essere pervenuta per iscritto alla parte contrattuale al più tardi l’ultimo giorno del tempo di prova, mentre la disdetta dopo il tempo di prova deve essere pervenuta per iscritto al più tardi l’ultimo giorno prima dell’inizio del termine di disdetta (ricezione per posta o conferma di ricevimento). Per il calcolo e la determinazione del termine di disdetta fa fede la data della ricezione della disdetta.
Articolo 12.3
Rappresentanza dei lavoratori
Sindacato del personale dei trasporti SEV
Rappresentanza dei datori di lavoro
Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
Principio
Contenuti della partecipazione aziendale
La direzione informa la Cope su:
- obiettivi e andamento degli affari
- cambiamenti nell’organizzazione e processi aziendali più importanti
- sviluppo dell’organico
- progetti molto grandi
- numero di giorni di assenza a causa di malattia e infortunio
- adeguamenti delle singole figure professionali
- abbigliamento da lavoro (a condizione che non sia prescritto da circostanze esterne, p.es. in caso di progetti di franchising)
- arredamento dei locali di ricreazione
- informazioni all’interno dell’azienda
- tutela della salute
- sicurezza sul lavoro
- gestione della salute
- altre questioni che le vengono sottoposte dalla direzione
Organizzazione
Elezione
Sedute
Allegato IV
Disposizioni di protezione per i delegati sindacali e i membri delle commissioni aziendali/del personale
Articolo 4 e Allegato IV
Piani sociali
Articolo 12.3 (g)
Procedure di conciliazione e arbitrato
Articolo 6.1-6.5
Obbligo della pace
Articolo 7.4 -7.3